Gli stabilimenti balneari, i locali di pubblico spettacolo e i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande ubicati sull’arenile demaniale che effettuano attività di trattenimento danzante e spettacoli all’aperto sono obbligati ad installare un sistema di controllo, misurazione e registrazione dei livelli di emissione sonora (fonometro) che consenta la verifica del rispetto dei limiti fissati dalle normative. L’obbligo sussiste anche per gli stabilimenti balneari che effettuano piccoli trattenimenti e spettacoli. Non sono obbligati ad installare il fonometro gli stabilimenti balneari che svolgono piccoli eventi musicali nel numero massimo di 2 a settimana e non oltre le ore 24. Così come non è obbligatorio in caso di semplice diffusione musicale di sottofondo.
È in vigore fino all’ultima domenica di ottobre l’ordinanza che prevede l’assoluto divieto di fumo nel tratto di arenile definito come battigia (la fascia di spiaggia larga 5 metri dalla linea di marea) e ne tratto di mare antistante la costa, per una profondità di 300 metri dalla battigia. Nelle restanti zone della spiaggia, essendo vietato l’abbandono di rifiuti, è necessario munirsi di un idoneo contenitore (riutilizzabile oppure “usa e getta”) utile per la raccolta di mozziconi o altri rifiuti di prodotti da fumo. Questo per evitare danni all’ambiente e possibili pericoli per l’incolumità e la sicurezza delle persone. Le violazioni saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da 60 a 300 euro.
Sarà garantita la fruibilità delle aree cani individuate lo scorso anno: Marina di Ravenna, nel tratto di spiaggia libera di 80 metri adiacente al lato nord dello stabilimento balneare Ruvido; Casalborsetti, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di circa 70 metri a sud dello stabilimento balneare Overbeach; Marina Romea, nel tratto di spiaggia libera di 100 metri circa tra i campeggi Reno e Romea; Lido Adriano, nel tratto di 80 metri circa a nord dello stabilimento balneare Oasi; Lido di Classe, nel tratto di 60 metri di spiaggia libera a nord della scogliera trasversale alla foce del fiume Savio; Lido di Savio, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di 40 metri a sud della scogliera trasversale alla foce del fiume Savio. Si ricorda che l’utilizzo di tali aree è consentito dall’alba al tramonto nel periodo compreso tra il secondo fine settimana (sabato e domenica) di giugno e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre.Gli stabilimenti balneari hanno facoltà, nell’ambito dell’area in concessione e previa Scia, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate per l’accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza.Le precipitazioni delle ultime ore hanno generato incrementi dei livelli idrometrici nei tratti montani del settore centro-orientale della Regione
Le opere saranno esposte nelle vetrine degli esercenti aderenti da venerdì 22 novembre a lunedì 2 dicembre.
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