Possono accedere alla pensione con l’Opzione Donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle seguenti condizioni.
Le condizioni indicate devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.
Per le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.
La pensione anticipata c.d. Opzione Donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Le lavoratrici dipendenti e autonome, che perfezionano i requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:
Per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997 (decorrenza primo settembre/primo novembre).
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