Nella seduta del consiglio comunale di ieri, martedì 13 febbraio, è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno “Per una rapida approvazione del disegno di legge sull’oblio oncologico”, presentato da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco. Sono intervenuti: Daniele Perini (Lista de Pascale), Marco Montanari (Pd), Chiara Francesconi (Gruppo misto), Alberto Ancarani (Forza Italia Berlusconi per Ancarani-Primavera Ravenna), Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forese e lidi).
L’obiettivo è impegnare sindaco e giunta ad adoperarsi, per quanto di propria competenza, affinché il disegno di legge venga ora approvato al Senato: se anche il Senato darà il via libera l’Italia avrà una delle leggi più all’avanguardia in Europa per la tutela degli ex malati di cancro, dal momento che, a differenza di altri Paesi, il disegno di legge approvato dalla Camera prevede specifiche disposizioni anche in merito ai contratti di lavori e alle adozioni.
L’oblio oncologico si pone l’obiettivo di tutela gli ex pazienti oncologici dalle discriminazioni legate alla malattia che potevo avere ricadue di tipo economico, burocratico e sociale sulla vita degli ex pazienti.
Il disegno di legge prevede che dopo dieci anni non si possano più chiedere informazioni sullo stato di salute dell’ex malato oncologico, se questo aveva più di 21 anni all’insorgere della malattia; in caso ne avesse avuti meno di 21, ne sono sufficienti cinque per far scattare l’oblio. Introduce un “diritto all’oblio” per assicurare che alla guarigione clinica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, con riferimento all’accesso ai servizi finanziari, bancarie e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori.
Il testo del disegno di legge definisce il diritto all’oblio oncologico come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né di essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica. In tema di accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi si prevede che, ai fini della stipula o del rinnovo dei relativi contratti, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; questo periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età.
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