Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, fa sapere che «il 3 settembre scorso ho trasmesso via PEC una diffida al sindaco di Ravenna e per conoscenza al prefetto». La diffida è relativa al caso dell’affissione di manifesti filorussi a Ravenna senza il nome del committente e si basa sul regolamento per cui i manifesti volti a sensibilizzare il pubblico rispetto a una certa questione sociale non possano essere anonimi.
In data 27 agosto 2024, la comunità dei cittadini ucraini di Ravenna, rappresentata dall’associazione Malva, ha indirizzato al subdaci una lettera di protesta per l’affissione, negli spazi pubblicitari a pagamento del Comune di Ravenna, di grandi manifesti anonimi con l’intestazione “ITALIA chiama – RUSSIA risponde. Nello specifico, però, l’associazione chiedeva se fosse leggittimo pubblicare questi manifesti in forma anonima.
«Evitando di dare specifico riscontro, la Sua (evasiva) risposta è stata: “I nostri uffici di Ravenna Entrate, fatte le dovute verifiche, ci hanno informato del fatto che prima di concedere l’affissione il manifesto è stato vagliato dalla direzione e non sono state riscontrate le condizioni a norma di legge per vietarne l’affissione”», commenta Ancisi.
Tuttavia, riporta Ancisi, l’art. 46: “Appelli al pubblico” del Codice di autodisciplina pubblicitaria, titolo VI: “Comunicazione sociale”, dispone, a sua volta, che: “È soggetto alle norme del presente Codice qualunque messaggio volto a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici […]. Tali messaggi devono riportare l’identità dell’autore e del beneficiario della richiesta, nonché l’obiettivo sociale che si intende raggiungere […]”.
«Manifesti “sociali” anonimi no – riassume Ancisi -. Ragion per cui aver consentito l’affissione dei suddetti manifesti è stato un errore, riconoscendo doverosamente il quale, il Comune ha l’obbligo, a norma dell’art. 26 del suddetto proprio regolamento, di procedere immediatamente alla loro rimozione».
«Nell’invitarLa formalmente a provvedere in tal senso, – si rivolge al Sindaco – Le preciso che la presente diffida è prodotta ai sensi degli articoli 1, 2 e 2 bis (“principi generali dell’attività amministrativa; conclusione del procedimento; conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento”) della legge 241 del 1990 e dell’art. 328 (“rifiuto di atti d’ufficio”) del codice penale. All’ill.mo Prefetto di Ravenna – che legge in copia la presente per opportuna conoscenza – le valutazioni sulle potenziali ricadute di tali “comunicazioni sociali” sulla tutela dell’ordine pubblico».
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