Ancisi (LpR): “Chiediamo la revoca per l’antenna Wind Tre. L’area è indisponibile e già coperta”

Lista per Ravenna, avendo molto approfondito la materia, è giunta a produrre dimostrazione delle violazioni di legge e di regolamento compiute dall’Amministrazione

Ha suscitato grande clamore l’autorizzazione data dal Comune di Ravenna alla Wind Tre per installare un’ antenna da 34 metri per la telefonia mobile nel Parco Montessori di via Lanzoni tra via Cilla e via San Gaetanino.

Lista per Ravenna, avendo molto approfondito la materia, è giunta a produrre dimostrazione delle violazioni di legge e di regolamento compiute dall’Amministrazione, tali, se non rimediate, da giustificare non solo un ricorso al Tribunale amministrativo, possibile solo ai cittadini direttamente danneggiati, bensì un esposto sugli aspetti penali della vicenda che rivolgeremmo noi stessi alla Procura della Repubblica. Importante sarà la risposta della Giunta de Pascale alla mozione (vedi l’allegato) che abbiamo predisposto perché il Consiglio comunale la giudichi, non certo arrendendoci se fosse bocciata. Di seguito la sintesi. 

Concessione di un terreno vincolato

Chiedere la revoca dell’autorizzazione non significa niente se non si dimostra su quale atto si è andati fuori legge. È il caso della concessione con cui il Comune ha dato in uso a Wind un’area di sua proprietà, parte del Parco Montessori, che il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune classifica come “Verde di quartiere”, destinandone le fattispecie a “giardini ed aree attrezzate per il gioco e la sosta ricreativa”, in cui “si possono realizzare costruzioni funzionali alla fruizione pubblica”. Quest’area appartiene dunque al “patrimonio indisponibile” del Comune, espressione con cui l’art. 828 del codice civile definisce i beni degli enti pubblici che “non possono essere sottratti alla loro destinazione”.

Che le attrezzature tecnologiche della rete telefonica possano rappresentare un servizio pubblico è stato escluso dalla sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2488, pubblicata il 23 gennaio 2023, che, confermando la sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, ha dato ragione ad un Comune trevigiano nei confronti di una compagnia telefonica, perché non può essere pubblico un servizio che applica ai consumatori delle tariffe non calmierate, ma soggette alla concorrenza di mercato, a beneficio di società con scopo di lucro. L’atto di concessione viola anche l’art. 826 comma 3 del codice civile, in base a cui “fanno parte del patrimonio indisponibile […] dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”, tra cui la telefonia non rientra di certo.

La zona è ampiamente coperta dalla rete

Dunque il Comune non avrebbe dovuto concedere l’uso del proprio terreno. La richiesta avrebbe potuto essere presa in considerazione per ragioni di interesse pubblico generale, qualora l’area prescelta fosse indispensabile perché la zona circostante usufruisse della copertura della rete. La compagnia richiedente avrebbe dovuto dimostrare che non esiste possibilità di un sito diverso in cui collocare l’impianto, anche in condivisione con stazioni radio base già attive in zona. Questo principio si deduce dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5283 del 26 giugno 2022 su “Elettrosmog. Localizzazione impianti”.

Non è però il caso del parco Montessori. Il solo quadrante nord-ovest di città, dov’è situato, è coperto da 51 antenne, di cui 11 nei dintorni del parco, installate in 18 stazioni radio base occupate anche da varie compagnie. A ricevere un’area pubblica solo per sé, ci guadagna solo Wind, dato che paga al Comune il ridicolo Canone Unico di 800 euro l’anno, anziché un prezzo del mercato privato di gran lunga più alto.

Ex Zona contesa di interesse storico paesaggistico

La procedura di autorizzazione contiene un altro grave vizio, perché ha ignorato totalmente come l’area prescelta rientri tra quelle classificate dal Regolamento Urbanistico Edilizio comunale come “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale”, in quanto rientrante tra i “Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica”. Questa condizione “protetta” dell’area è la sola per cui è stato sbagliato non richiedere il parere della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, facendo valere l’art. 136 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, che classifica tra le “aree di notevole interesse pubblico” quelle “che hanno cospicui caratteri di […]memoria storica”

Lista per Ravenna chiede la revoca della concessione

Se l’atto di concessione d’uso del terreno viene perciò revocato, come Lista per Ravenna richiede, decade automaticamente l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto Wind nel Parco Montessori. Il Comune stesso può provvedervi in autotutela, senza attendere che i cittadini interessati si facciano valere in sede giudiziaria. L’atto di concessione stabilisce, all’art. 13, che l’ente “potrà revocare la concessione qualora, per […] causa di pubblica utilità, ritenga necessario rientrare nel pieno possesso dell’area; in tal caso il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso, né alla restituzione del diritto versato”. Abbiamo dimostrato che le ragioni abbondano.

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