Superamento limiti polveri sottili: nuove restrizioni a Solarolo, Castel Bolognese e Faenza fino a lunedì

Nuove restrizioni in provincia di Ravenna per il superamento dei limiti delle polveri sottili

Il bollettino Liberiamolaria del 17 febbraio 2023 ha evidenziato il superamento della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della provincia. Le misure emergenziali previste nelle Ordinanze nn. 11-12-13 del 30/09/2022 e del 03/11/2022 dei comuni di Solarolo, Castel Bolognese e Faenza sono attivate fino al 20 febbraio 2023, giorno di controllo successivo compreso e sono revocate dal giorno successivo all’emissione del nuovo Bollettino, se nel giorno di controllo non si verificano le condizioni di attivazione. La previsione è emessa da Arpae sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell’aria.

Il PAIR prevede misure emergenziali da attuare a seguito delle verifiche effettuate da Arpae. Nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, il bollettino viene emesso il primo giorno lavorativo successivo. Le misure emergenziali si attivano quando le previsioni per il giorno di controllo e per i due successivi indicano il superamento della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della provincia. Le misure emergenziali rimangono attive fino al giorno di controllo successivo compreso e sono revocate dal giorno successivo all’emissione del Bollettino, se nel giorno di controllo non si verificano le condizioni di attivazione. La previsione è emessa da Arpae sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell’aria.

Le prescrizioni attivate nei comuni di Castel Bolognese, Solarolo:

· in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;

· in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:

· 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);

· 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma ospedali,

cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);

· in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo

Nel comune di Faenza (PAIR):

· tutti i giorni nella fascia oraria 8.30 – 18.30, il divieto di circolazione nell’area del centro abitato di Faenza (RA), dei seguenti veicoli:

o veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2;

o veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1;

o veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4;

o ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1.

· in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare biomasse (legna, pellet, cippato, altro) nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di riscaldamento multi-combustibile aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;

· in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:

· 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);

· 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8);

· sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma 3.3 ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);

· in tutto il territorio comunale, sono vietate tutte le combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento etc…);

· in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

· sono escluse dalle limitazioni di cui al precedente comma 3.6 le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo;

· è vietata la sosta dei veicoli con motore acceso.

Tutte le misure emergenziali restano in vigore fino al primo giorno di aggiornamento del bollettino di ARPAE e sono prorogate se i livelli rimangono superiori alla soglia.

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