Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ravenna condanna l’azienda Cosmi per condotta antisindacale

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ravenna riconosce le ragioni di Fiom Cgil e Uilm Uil: l’azienda Cosmi condannata per condotta antisindacale

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Il giudice del lavoro del Tribunale di Ravenna ha accolto il ricorso di Fiom Cgil e Uilm Uil di Ravenna condannando l’azienda Cosmi per comportamento antisindacale, ex articolo 28 dello Statuto dei lavori. Sono state riconosciute le ragioni dei sindacati di categoria, che sono ricorse alle vie legali – assistite dagli avvocati Gianni Casadio, Manuel Carvello e Massimo Cardia – denunciando il fatto che Cosmi avesse tenuto un comportamento antisindacale: nell’impedire di fatto il diritto di sciopero dei delegati sindacali Fiom Cgil e Uilm Uil, nell’imporre un periodo feriale a uno dei delegati, nel distogliere i delegati dalle mansioni ordinariamente svolte e dai turni lavorativi per relegarli a mansioni diverse di ufficio e/o di magazzino, da ultimo nel sostituire i lavoratori in sciopero con personale esterno e/o a termine.

 

Il giudice ha riconosciuto la fondatezza del ricorso di Fiom Cgil e Uilm Uil e ordina alla Cosmi Spa “di cessare dalla condotta antisindacale consistente nell’allontanamento dei lavoratori dalle piattaforme, con conseguente riassegnazione degli stessi al lavoro in piattaforma con le stesse turnazioni degli altri lavoratori e quindi con le mansioni svolte in precedenza”.

I fatti risalgono al 26 luglio scorso, quando le sigle sindacali avevano indetto uno sciopero mediante il “blocco degli straordinari”. In occasione dell’iniziativa di lotta sindacale i due lavoratori, entrambi delegati sindacali, sono stati inopinatamente rimossi dal turno che stavano per iniziare (in un caso) o addirittura sbarcati ante tempo, pochi giorni dopo avere iniziato il turno in piattaforma (nel secondo caso). Un simile trattamento non fu riservato a nessun altro. Ai delegati, ai quali era stato vietato di andare o rimanere in piattaforma, venne di fatto impedito di diffondere la propria idea tra gli altri lavoratori ivi presenti e favorire così il maggiore successo dell’iniziativa, che riguardava proprio lo straordinario svolto in piattaforma.

 

I due lavoratori aderenti allo sciopero furono immediatamente fermati; gli stessi non andarono più sulle piattaforme e, dunque, non si trattò di qualcosa di provvisorio e temporaneo; agli stessi vennero cambiate le mansioni e a tutt’oggi non lavorano più sulle piattaforme né svolgono le mansioni precedenti. “Non vi è chi non veda una diretta e immediata connessione – riconosce il giudice – tra l’attività di partecipazione sindacale e il cambio di mansioni”.

la sentenza del giudice, conferma il corretto comportamento delle OO.SS. e dei delegati nel rispetto delle regole che deteminano le relazioni sindacali, e di tutte le azioni che si mettono in campo per i diritti dei lavoratori.

 

“La sentenza del giudice – commentano Paolo Paolini e Massimo Riciputi, rispettivamente della Fiom Cgil e della Uilm Uil – premia il comportamento sempre corretto dei delegati, colpevoli solo di essersi fatti portavoce delle legittime richieste dei lavoratori impegnati a migliorare le proprie condizioni lavorative. Organizzazioni sindacali e delegati hanno agito nel rispetto delle regole che determinano le relazioni sindacali e le azioni che si mettono in campo per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”.

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